Art. 3.

      1. Nei confronti del personale postelegrafonico, all'atto della quiescenza, nella base di calcolo della indennità di buonuscita deve intendersi inclusa anche la quattordicesima mensilità comprensiva di tutte le voci che la compongono.
      2. Ai fini del trattamento di quiescenza, l'importo relativo alla quattordicesima

 

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mensilità è corrisposto annualmente, nel mese di giugno, a titolo di seconda mensilità supplementare a decorrere dalla data di quiescenza.